Non è possibile limitare per legge il numero dei posti per insegnanti di sostegno. Lo dice la Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità di due norme contenute nella legge Finanziaria del 2008, con cui si fissava un tetto al numero di questa categoria di docenti e si escludeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno, in presenza, nelle classi, di studenti con disabilità gravi. A sollevare dubbi di incostituzionalità era stato il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.
Nella sentenza si legge che la «scelta operata dal legislatore, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave».
Le disposizioni impugnate, per la Consulta «si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime, nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico».
Il Messaggero 27.02.10
Pubblicato il 27 Febbraio 2010