Le Commissioni riunite V e VI della Camera dei Deputati giovedì 16 luglio scorso hanno approvato un emendamento al DL 78/09 (cosiddetto Decreto anti-crisi) che, oltre a confermare la norma di interpretazione autentica per quanto riguarda i termini di adozione dei Regolamenti attuativi della legge 133/08 introduce un’ulteriore interpretazione relativa, questa volta, allo schema di Piano programmatico.
L’art. 17, comma 25, emendato, recita: “L’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il Piano programmatico si intende perfezionato con l’acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all’eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamentiattuativi dello stesso. Il termine di cui all’articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo”.
Per comprendere il significato di questo emendamento è necessario fare un passo indietro.
Lo schema di Piano programmatico è quel provvedimento che ha pianificato la cancellazione di 130.000 posti di lavoro nella scuola nei prossimi 3 anni, fra docenti e personale ATA e che ha attuato quindi le disposizioni del famigerato art. 64 della legge 133/2008.
Il Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia, ai sensi del citato art. 64, avrebbe dovuto predisporre il Piano programmatico dopo aver sentito la Conferenza Unificata e acquisito i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Successivamente si sarebbero dovuti adottare i regolamenti attuativi del Piano stesso.
La bozza di Piano programmatico è stata predisposta nel mese di settembre e ha iniziato il suo percorso che sintetizziamo come segue:
Conferenza unificata Stato-Regioni: parere negativo a maggioranza
Commissione istruzione del Senato: parere favorevole con condizioni
Commissione cultura della Camera: parere favorevole con condizioni
È del tutto evidente che il Ministro avrebbe dovuto tenere in debito conto dei rilievi delle Commissioni e del parere negativo della Conferenza Unificata e, sulla base di questi, predisporre definitivamente il Piano programmatico.
Sappiamo bene che così non è avvenuto, anzi, del Piano si è persa traccia per molti mesi.
Persino il Tar Lazio, con l’ordinanza con la quale ha fissato l’udienza di merito del ricorso della FLC Cgil rilevava che “e che riguardo alla impugnativa della circolare n. 38 del 2 aprile 2009 manca il Piano programmatico di interventi, allo stato ancora al livello di bozza di decreto interministeriale previsto dall’art. 64, comma 3 della menzionata legge n. 133 del 2008”.
Adesso il colpo di mano: il Governo interpreta sé stesso, stabilendo che il perfezionamento del Piano è avvenuto con l’acquisizione dei pareri e che al recepimento, eventuale, dei relativi contenuti, si è provveduto con i Regolamenti stessi.
In realtà non si può parlare neppure di interpretazione autentica in questo caso, in quanto il testo dell’art. 64 è chiarissimo: al contrario questo intervento va rubricato come una sorta di “toppa” utile per mettere al sicuro i provvedimenti attuativi dello stesso Piano e dell’art. 64.
Eravamo stati facili profeti qualche giorno fa prevedendo un intervento-sanatoria su questo punto!
Il nostro giudizio viene confermato da questo ulteriore atto: questa modalità di procedere del Governo rappresentare un vulnus per la certezza del diritto e per il corretto funzionamento di un sistema complesso quale quello dell’istruzione.
Roma, 21 luglio 2009