Il testo unico contro la violenza sessuale, approvato alla quasi unanimità alla Camera, segna un giro di vite in termini di sanzioni penali introducendo aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole. Previsti anche protocolli di intesa fra istituzioni e associazioni di volontariato per l’assistenza delle vittime e campagne di informazione nelle scuole da parte del ministero dell’Istruzione. Stralciata invece la norma sui manifesti con le foto dei latitanti
Dopo lo stralcio della norma sull’affissione nei luoghi pubblici delle foto segnaletiche dei latitanti su cui l’opposizione aveva sollevato obiezioni il testo unificato dei progetti di legge concernenti disposizioni in materia di violenza sessuale è stato approvato dalla camera alla quasi unanimità e con voto segreto: 447 voti a favore e 29 contrari.
Il provvedimento è il risultato del lavoro della commissione Giustizia che ha uniformato le varie proposte di iniziativa parlamentare con quella del governo. Si aggiunge alle norme anti-stalking (atti persecutori) già approvate dal Parlamento a larga maggioranza, oltre che al testo unificato contro la pedofilia ( di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, firmata a Lanzarote nel 2007), in discussione in commissione giustizia della Camera.
Il testo unico contro la violenza sessuale segna un giro di vite in termini di sanzioni penali introducendo aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole. Previsti anche protocolli di intesa fra istituzioni e associazioni di volontariato per l’assistenza delle vittime e campagne di informazione nelle scuole da parte del ministero dell’Istruzione. Stralciata invece la norma sui cosiddetti manifesti “wanted” con le foto dei latitanti.
“Abbiamo votato a favore di questo provvedimento per senso di responsabilità e vicinanza nei confronti delle tante vittime della violenza sessuale”. Così la capogruppo democratica nella commissione Giustizia, Donatella Ferranti, ha annunciato in Aula alla Camera il voto favorevole del Pd alla proposta di legge contro la violenza sessuale. “Il nostro – aggiunge – è un sì che deve far riflettere maggioranza e governo perché dimostra come la nostra opposizione non è basata su pregiudizi ideologici e che se si mettono da parte slogan e provocazioni, penso ai manifesti “wanted” e alla castrazione chimica, noi non siamo contrari a priori. Il nostro lavoro in commissione e in aula – sottolinea Ferranti – ha migliorato notevolmente il testo originario impedendo l’approvazione di norme che incitavano alla giustizia “fai da te”, superando l’approccio meramente repressivo e valorizzando le attività di prevenzione, informazione e formazione dei tanti operatori che devono intervenire nelle varie fasi delle indagini per la tutela ed il recupero delle vittime. Continueremo a vigilare sull’iter al Senato, così come vigileremo sull’attuazione della legge perché vogliamo essere certi che i tanti impegni del Governo, non ultima la promessa di ‘soldi veri’ per una pianificazione integrata degli aspetti sociali e repressivi dei fenomeni di violenza, siano effettivamente rispettati”.
Ecco, nel dettaglio, cosa prevede il provvedimento:
CARCERE DA 6 A 12 ANNI. L’articolo 1 della legge stabilisce che “Chiunque, con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da 6 a 12 anni”.
AGGRAVANTI. La pena non potrà essere inferiore a 7 anni e potrà raggiungere i 15 anni di reclusione se la violenza sessuale è commessa ai danni di un minore di anni 16; se si usano armi o sostanze stupefacenti per sottomettere la vittima; se chi commette violenza ha un rapporto di parentela con la vittima; se la violenza è ai danni di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica.
Inoltre è prevista la pena dell’ergastolo “se dal fatto è derivata la morte della persona offesa”. La pena non può comunque essere inferiore a 8 anni in caso di “lesione personale grave”. E non inferiore a 12 anni in caso di “lesione gravissima”.
Sulle aggravanti sono stati accolti dall’Aula, a scrutinio segreto, alcuni emendamenti: quello che stabilisce pene accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall’esercizio della professione. Un altro emendamento prevede le circostanze aggravanti per chi compie violenza sessuale in luoghi di lavoro, con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera. Approvato anche l’emendamento, presentato in testo identico da Pdl e Pd, che prevede aggravanti qualora la persona offesa sia disabile.
MOLESTIE. Chiunque arreca molestia “mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale” è punito con la reclusione dai 6 mesi a due anni e una multa da mille a tremila euro.
VIOLENZA DI GRUPPO. “Consiste nella partecipazione da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale” ed è punita con la reclusione da 7 a 12 anni. Con le aggravanti previste dalla legge. La pena è invece diminuita “per il partecipante la cui opera abbia avuto minime importanza nella preparazione e nell’esecuzione del reato”.
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI. “Chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata è punito con la reclusione da 2 a 6 anni”. La pena è aumentata se si tratta di minore di anni 14, se dal fatto deriva una lesione grave (pena minima 4 anni), o gravissima (pena minima 9 anni), se la persona maltrattata muore (pena minima prevista 12 anni).
PARTE CIVILE IN GIUDIZIO. “L’ente locale, impegnato direttamente o tramite servizi per l’assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alle vittime, possono intervenire in giudizio ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale”. Anche la presidenza del Consiglio può costituirsi parte civile nei processi per violenza sessuale a danno dei minori e nell’ambito familiare “anche attraverso l’Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e della pornografia minorile”.
INFORMAZIONE E ASSISTENZA SOCIALE. Le autorità pubbliche promuovono campagne di sensibilizzazione e informazione sulle misure previste dalla legge e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni di assistenza delle vittime. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenza le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero. Un emendamento approvato impegna poi il ministero dell’Istruzione a promuovere, nell’ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza e la discriminazione sessuale. Prevista anche la promozione da parte delle prefetture di protocolli d’intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, forze dell’ordine) e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centri antiviolenza) al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne.
RELAZIONE GOVERNO AL PARLAMENTO. Ogni anno, a febbraio, il ministro delle Pari opportunità, presenta alle Camere una relazione sull’attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori e contro gli atti sessuali.
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