Segnaliamo al Presidente della Repubblica, che si accinge a controfirmare il DPR recante il Regolamento, sulla valutazione che tale documento viola unilateralmente disposizioni concordatarie e in quanto tali non modificabili da uno dei contraenti.
Si tratta di quanto previsto al comma 4, dell’ articolo 2, e al comma 3 dell’articolo 4, del suddetto Regolamento.
Infatti essi recitano:
“La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.”
E’ veramente deplorevole che il ministro Gelmini, così devota al Santo Padre e alla Santa Romana Chiesa , e con lei tutti i funzionari ministeriali preposti alla stesura del Regolamento e con loro la benemerita Sezione di Controllo sugli atti amministrativi, del Consiglio di Stato, abbiano ignorato che il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante l’esecuzione dell’Intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale Italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ha subito una successiva revisione, il 13 giugno 1990, regolarmente concordata tra le parti contraenti del Concordato, che apporta una modifica aggiuntiva al punto 2.7 della stessa Intesa.
In seguito a tale modifica aggiuntiva il punto 2.7 é divenuto il seguente:
2.7 I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica.
Nello scrutinio finale , nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’IRC, se determinante, diviene giudizio motivato iscritto a verbale
Tale aggiunta, non risulta nell’art. 309 del Testo unico, forse proprio in quanto norma bilaterale e concordataria, ma non di meno è pienamente vigente nel nostro ordinamento.
Non si comprende quindi perche ai citati articoli 2, comma 4, e 4,comma 3, del Regolamento si evochino eventuali modifiche dell’Intesa.
Le modifiche ci sono state!
Quella che stabilisce che “nello scrutinio finale , nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’IRC, se determinante, diviene giudizio motivato iscritto a verbale” assume un particolare significato per molte delle norme scritte nel Regolamento che lo stesso Regolamento ignora. Ciò vale in particolare in tutti i casi in cui per il profitto o per il comportamento è previsto un voto di maggioranza nei consigli di classe. Ciò sia in riferimento agli studenti che si avvalgono dell’IRC e che sono valutati dal relativo docente e sia anche, per l’evidente disparità di trattamento che si verrebbe a determinare in violazione di principi di uguaglianza già ribaditi dalla Corte Costituzionale in suoi precedenti pronunciamenti, per gli studenti che non si avvalgono.
ScuolaOggi 02.06.09