Se cambia il docente della classe può essere cambiato anche il libro di testo. Senza attendere che sia trascorso il periodo minimo previsto dalla legge e a patto che sussistano motivate e specifiche esigenze. È questo il principio affermato dal Tar del Lazio che ha accolto un istanza cautelare (r.g.3006/2009) disponendo la sospensione della circolare sui libri di testo del ministro dell’istruzione, Mariastella Gelmini (la n.16/09,) con un’ ordinanza emessa il 7 maggio scorso (2049).
Trattandosi di un provvedimento del Tar Lazio, che riguarda un atto di portata generale, quale la circolare ministeriale 16, la pronuncia dispiega effetti su tutto il territorio nazionale. E quindi il ministero, analogamente a quanto richiesto per l’inglese potenziato alle medie (si veda IO di martedì scorso) dovrà rivedere il provvedimento nel senso indicato dal Tar. Ciò vale anche se il ministero dovesse decidere di impugnare l’ordinanza sospensiva davanti al Consiglio di stato. Sempre che il supremo collegio non sospenda a sua volta l’ordinanza del Tar. Nel qual caso tutto sarà rimandato all’udienza di merito. Per lo meno stando a quello che è previsto dalla legge Tar (1034/1971). Ma nonostante ciò, non sono rari i casi in cui l’amministrazione non dà esecuzione a questo genere di provvedimento, attendendo comunque la pronuncia del Consiglio di stato. L’inerzia dell’amministrazione, peraltro, consente al ricorrente di intervenire con il giudizio di ottemperanza. Ipotesi, questa, che non sempre viene sfruttata dai diretti interessati.
Al di là delle questioni procedurali, e attenendosi a quanto emerge allo stato dei fatti, il Tar ha evidenziato una illegittimità nella circolare da applicare per le adozioni per il prossimo anno scolastico. Illegittimità che consiste nel fatto di avere introdotto una norma ancora più restrittiva di quella contenuta nella legge. In buona sostanza, il ministero con la circolare sui libri di testo ha disposto che, se in una classe cambia il docente, quest’ultimo deve tenersi il libro di testo scelto dal suo predecessore fino a quando non scade il periodo fissato dal decreto legge 137/2008: 5 anni nella scuola primaria e 6 anni nella scuola secondaria. Secondo il giudice, infatti, questa disposizione va oltre quanto previsto dalla legge che, invece, fa salve la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze. E siccome «con una norma di rango subsecondario» si legge nell’ordinanza «non possono essere introdotti criteri più restrittivi di quelli stabiliti dalla norma di rango primario», il Tar ha accolto il ricorso e ha sospeso la circolare, disponendo il riesame del provvedimento. Riesame nel quale l’amministrazione dovrà attenersi al principio affermato.
ItaliaOggi, 12 maggio 2009